IL PRETORE
    Visti gli atti del procedimento;
                                OSSERVA
    Con   la   sentenza   n.  130  del  15  novembre  1988,  la  Corte
 costituzionale, dopo avere articolarmente motivato  la  dichiarazione
 di  illegittimita'  degli artt. 1 e 183, primo comma, del testo unico
 postale, nella parte in cui  tali  norme  assoggettano  gli  impianti
 ricetrasmittenti  di  debole  potenza  al  regime  delle concessioni,
 invece che a quello dell'autorizzazione, enuncia come corollario che,
 nei  soli  limiti  del  regime  amministrativo  applicabile,  vengono
 coinvolti nella declaratoria di incostituzionalita' anche l'art.  334
 dal  terzo al sesto comma, e l'art. 195, primo comma, n. 2, del testo
 unico.
    Precisa  pero'  la  Corte  che la pronuncia non investe il diverso
 profilo - non censurato  da  parte  dei  giudici  a  quibus  -  della
 disciplina  penalistica,  a  fronte di "un comportamento inosservante
 che, nella struttura delle norme in esame, e' oggetto  da  parte  del
 legislatore  di  identica  valutazioine,  quale  che  sia  il tipo di
 disciplina - concessione o autorizzazione - e le specifiche modalita'
 di regolazione di essa".
    In  sostanza,  dopo  la  pronuncia della Corte, si prospettano due
 tipi di violazioni, profondamente diversi tra loro (esercizio abusivo
 di  impianti radioelettrici - soggetti a concessione da un lato, e di
 impianti soggetti solo da autorizzazione dall'altro); i quali vengono
 pero' colpiti con la medesima sanzione dell'art. 195 del testo unico.
    Va    notato    che    in    altre   materie,   come   in   quella
 urbanistico-edilizia, in cui  il  regime  amministrativo  degli  atti
 soggetti a concessione si presenta differenziato da quello degli atti
 soggetti ad autorizzazione, la legge ha rettamente tenuto conto della
 diversita' anche sotto l'aspetto sanzionatorio.
    L'omogeneita'  della  sanzione prevista dall'art. 195 in argomento
 invece, alla luce della sentenza n. 1030/1988, nonche' di  quella  n.
 40/1990,   rende   non   manifestamente   infondato   il   dubbio  di
 incostituzionalita'  per   violazione   (sotto   il   profilo   della
 irragionevolezza,   inadeguatezza   e   sproporzione   nel   trattare
 ugualmente situazioni diverse) del principio di  uguaglianza  sancito
 dall'art.  3  della  Costituzione. E' incontestabile, infatti, che di
 gran lunga piu' grave, dal  punto  di  vista  del  disvalore  penale,
 appare  il  comportamento  di  chi  viola  il  divieto  in assenza di
 concessioine, per la maggiore rilevanza economica e sociale  di  tale
 condotta.
    In  ordine  alla  rilevanza,  si  osserva  che  la specie in esame
 riguarda proprio l'installazione e l'esercizio, senza concessione, di
 un  impianto ricetrasmittente di debole potenza, rientrante ormai nel
 regime autorizzatario.